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Ex cinema Bellini a condominio

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Vendola ritira il provvedimento con il quale aveva chiesto al Comune di annullare il permesso di costruire. La storia e le polemiche del “caso”

La vicenda dell’ex Cinema Bellini negli ultimi giorni ha avuto clamorosi sviluppi. Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha revocato il provvedimento del 23 novembre 2005 con cui aveva concesso trenta giorni di tempo al Comune di Martina per annullare il permesso a costruire dell’edificio che doveva sorgere al posto dello storico cinema, abbattuto dalle ruspe molti mesi prima. Netta era stata all’epoca la presa di posizione da parte del massimo esponente della Giunta regionale pugliese, il quale esercitò in pratica i poteri assegnatigli dalla legge regionale numero 20 del 2001, che dispone, appunto, ai sensi e per gli effetti della legge numero 241 del 1990 (articolo 7), che entro dieci anni dalla data della loro emanazione o adozione, il massimo esponente dell’esecutivo regionale, su proposta dell’Assessore all’urbanistica, possa assegnare un termine di trenta giorni al Comune per l’annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica o edilizia vigente.

In caso di mancato adempimento da parte dell’ente – secondo la seconda parte del medesimo articolo -, nel termine, il presidente, sempre su proposta dell’assessore, può annullare, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina.
Che cosa è successo, allora in questi mesi? Come si è giunti alla revoca del provvedimento? All’Assessorato regionale Assetto del territorio è pervenuta una memoria diffida dell’Immobiliare cinema sas, la società proprietaria della sala cinematografica, e successivamente l’intera vicenda è stata sottoposta dall’assessore all’attenzione del consulente legale della Presidenza della Regione Puglia, che ha emesso un parere circostanziato, sulla scorta del quale il governatore ha dichiarato che non risultano più sussistere le motivazioni sottese alla diffida trasmessa al sindaco Conserva, nell’ambito del procedimento di annullamento del permesso a costruire.
“L’inerzia del Comune - sottolinea il proprietario dell’ex Cinema Bellini Giulio Dilonardo – ha costretto il privato a sostituirsi nell’attività di confronto con gli uffici regionali, che dopo un’attenta analisi hanno accertato a legittimità dell’intervento.A questo punto - prosegue Dilonardo - o il Comune sblocca tutto, revocando l’ordinanza di sospensione dei lavori e concedendo la variante richiesta, oppure sarò costretto a chiedere i danni all’Amministrazione comunale. Perché è trascorso del tempo (un anno) senza che la stessa prendesse una decisione. Non è possibile a mio avviso lavarsi le mani, rinunciare ad esercitare poteri che sono propri del Comune e attendere l’intervento della Regione”.

Ad aprire la partita, come noto, fu nell’aprile del 2005 un intervento del consigliere comunale Pasquale Lasorsa, che si è dato da fare per approfondire la questione. Prima un’interpellanza al sindaco Conserva, poi un esposto, datato 16 giugno 2005, con cui segnalava alla Regione la vicenda riguardante la concessione rilasciata il 6 ottobre 2004 dall’ex dirigente del settore urbanistico comunale, architetto Camillo Dell’Anno, alla società proprietaria dell’immobile.
Lasorsa aveva sollevato dei forti dubbi circa la possibilità di trasformare l’edificio da cinema a palazzina per locali uso commerciale e abitativo, evidenziando in particolare un aspetto che in un primo momento è stato preso in considerazione dalla Regione. “L’intervento assentito - recitava infatti il documento sottoscritto dal presidente Vendola il 23 novembre - non è conforme alla disciplina fissata, per la zona omogenea di tipo A, dall’articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Martina Franca, che in particolare consente – in mancanza di piani particolareggiati – solo opere di risanamento e di restauro conservativo”.

Il documento del consulente legale della Presidenza, però, è chiaro ed evidenzia che “le prescrizioni dettate dall’articolo 13 della Nta recedono dinanzi alle previsioni normative introdotte con l’articolo 9 del Dpr numero 380 del 2001 e che sulla corta dei documenti esaminati deve ritenersi che l’intervento edilizio oggetto del permesso a costruire e della variante presentata in data 23/11/05 sia conforme alla disciplina di cui all’articolo 9 del testo unico numero 380 del 2001".

Corriere del Giorno